Art. 2.
(Banca dati).

      1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.
      2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati:

          a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

          b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

          c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente;

          d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose;

          e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

      3. Il Ministro dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3.

 

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